Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1671 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la parte che agisce ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza integrale adempimento. In applicazione dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse; pertanto l’amministrazione che non si costituisce in giudizio non assolve tale onere e non può opporre l’avvenuta esecuzione. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, al quale può essere attribuita la facoltà di delega a qualsiasi soggetto ritenuto idoneo, anche estraneo ai rapporti gerarchici e alle attribuzioni dei singoli uffici.

Il Fatto

Con sentenza n. 1627/2025, pubblicata il 12.04.2025, il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto di un docente a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la cosiddetta Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero all’attribuzione di Euro 1.500,00 oltre accessori.

Il titolo è stato ritualmente notificato ed è passato in giudicato, ma l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando che la pretesa è fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, che è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e che non risulta alcun integrale adempimento da parte del Ministero.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale ha richiamato l’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza; incombeva pertanto sull’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. Poiché il Ministero non si è costituito, tale onere è rimasto inadempiuto.

Il ricorso è stato quindi accolto e ordine è stato impartito all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale della competente Direzione ministeriale.

Di particolare interesse è la parte della motivazione dedicata ai poteri del commissario. Il giudice amministrativo ha chiarito che l’esercizio del potere conferito non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del nominato all’interno dell’amministrazione di appartenenza, potendo essere incaricato qualunque soggetto pubblico, o persino privato, dotato di adeguate competenze professionali. La facoltà di delega può dunque essere esercitata a favore di qualsiasi altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento, ove ciò consenta una più solerte ed efficace evasione dell’incarico. La finalità dichiarata è impedire che le modifiche delle competenze interne costituiscano un ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore.

Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario può ottemperare impiegando i capitoli di spesa del Ministero e/o dell’Ufficio Scolastico Regionale a ciò destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, anche fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso. Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, esso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.000,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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