Sospensione cautelare della determina di ripristino per connessione con contenzioso sulla gara balneare (TAR Puglia n. 90 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, ladanno grave e irreparabile, rendendo opportuna la sospensione al fine di evitare effetti irreversibili e di pervenire alla definizione del giudizio re adhuc integra.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina del Comune di Ginosa con cui l’Amministrazione intimava il ripristino dello stato dei luoghi e la consegna dell’area oggetto di concessione demaniale marittima, asseritamente scaduta in data 15 settembre 2025. Il provvedimento gravato si poneva in diretta connessione con una precedente vicenda contenziosa: la società aveva infatti già ottenuto, con sentenza della medesima Sezione, l’annullamento del bando di gara indetto per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio comunale. Avverso tale sentenza, il Comune aveva proposto appello, il cui merito era stato fissato per la trattazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel bilanciamento degli opposti interessi, ha ritenuto opportuna la sospensione della determinazione impugnata. Il giudice cautelare ha valorizzato la circostanza che il contenzioso sulla gara di affidamento, presupposto della determina di ripristino, fosse ancora pendente in appello e che l’udienza di trattazione del merito fosse stata già fissata a breve distanza di tempo.

La sussistenza del fumus boni iuris è stata implicitamente ritenuta in ragione dell’esito favorevole del giudizio di primo grado, che aveva annullato il bando di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali. La determina di ripristino e consegna delle aree appariva, pertanto, direttamente conseguenziale e dipendente dall’esito di quel contenzioso, configurandosi come atto presupposto e connesso rispetto alla procedura già annullata.

Sul piano del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che la sospensione fosse necessaria per evitare che, in pendenza del giudizio di appello, si consolidassero effetti irreversibili connessi alla perdita della disponibilità dell’area demaniale. La vicinanza dell’udienza di trattazione dell’appello ha reso preferibile la salvaguardia della situazione esistente, consentendo la definizione del giudizio re adhuc integra.

Conseguentemente, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della determina dell’11 novembre 2025 e fissando l’udienza pubblica di merito per il successivo 6 maggio 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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