Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente per i precari (TAR Sicilia n. 1730 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché il titolo sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inerzia dell’Amministrazione protratta oltre tale termine, senza alcuna giustificazione e in assenza di complessità esecutive, integra l’inadempimento del comando giudiziale. Ne consegue l’ordine di dare attuazione al giudicato entro un termine ultimativo, la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 365/2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di € 1.000,00.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione era rimasta inerte. La decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l’avvenuta notificazione della stessa, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio ha affermato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La natura del provvedimento ottemperando non osta dunque all’accesso a tale strumento processuale.
Sul piano del merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per l’importo di € 1.000,00 oltre accessori, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
In conformità alle richieste del ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di sessanta giorni in caso di persistente inottemperanza.
È stata altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha ritenuto l’applicazione non manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo sono privi di complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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