Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il completamento dei lavori rende inutile l’annullamento degli atti di nomina del direttore dei lavori (TAR Calabria n. 1413 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso determina la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non potrebbe produrre alcuna utilità in forma specifica in capo al ricorrente. Il completamento dei lavori oggetto degli atti di nomina del direttore dei lavori integra tale circostanza sopravvenuta, rendendo il ricorso privo di interesse. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, atteso che il venir meno dell’interesse discende da eventi successivi alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Un professionista, in proprio e quale socio di uno studio associato di architettura, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva costituito un gruppo di lavoro interno e individuato un funzionario quale direttore dei lavori per il terzo stralcio dell’intervento di prolungamento del lungomare, nonché la determinazione dirigenziale di nomina. Il ricorrente aveva altresì agito per l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta e per la condanna all’esibizione, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza.
Nel corso del giudizio, il ricorrente dichiarava che le questioni sottoposte al Collegio avevano perso rilevanza, atteso che i lavori relativi al terzo lotto erano stati completati e che dall’eventuale annullamento dei provvedimenti gravati non sarebbe potuta derivare alcuna utilità in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, rilevando come il completamento dei lavori costituisse circostanza sopravvenuta idonea a far venire meno l’interesse alla decisione del merito. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La decisione si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione, dovendo l’eventuale annullamento degli atti impugnati essere in grado di procurare un’utilità concreta e attuale al ricorrente.
Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, in applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., considerato che il venir meno dell’interesse era dipeso da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso e non da un comportamento processuale delle parti.
La pronuncia assume rilievo in quanto chiarisce l’operatività della causa di improcedibilità nel contenzioso in materia di appalti e di affidamento di incarichi, laddove l’oggetto del contendere sia divenuto inutiliter datum per il compimento dell’attività oggetto di contestazione.
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Nota della Redazione
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