Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 2216 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni dell’azione verificando l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine perentorio fissato in dispositivo. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, e regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all’immediata attivazione della stessa con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre alle spese di quel giudizio.

Il titolo è stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha adito il TAR. L’Amministrazione si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, enucleando due requisiti: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. Su quest’ultimo punto il Tribunale richiama espressamente l’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Superato lo scrutinio delle condizioni, il giudice è passato al merito rilevando che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio specificato in dispositivo.

Il Collegio ha inoltre accolto la richiesta, formulata dalla ricorrente, di nomina sin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. L’incarico è stato attribuito al Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega e obbligo di provvedere nei successivi sessanta giorni. Il Tribunale ha precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate; sul punto il Collegio richiama precedenti della medesima Sezione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero alla refusione delle spese e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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