Ordine di demolizione, sanatoria edilizia e limiti del giudizio (TAR Abruzzo n. 472 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono le motivazioni di un diniego di accertamento di conformità divenuto definitivo non si estendono in via derivata all’ordine di demolizione che lo richiama, e sono inammissibili perché tardive. L’impugnazione dei vizi propri dell’ordinanza di demolizione è invece improcedibile per carenza di interesse attuale quando sia pendente l’istanza di accertamento di conformità delle opere: la presentazione dell’istanza priva di efficacia e di lesività l’ordine, finché l’accoglimento o il rigetto non ne determineranno, rispettivamente, il superamento o il rinnovo dell’efficacia. In caso di rigetto il privato ha l’onere di impugnare sia il rigetto sia l’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari pro indiviso di un edificio a destinazione commerciale in un Comune abruzzese, insistente su terreno censito in catasto. Con istanza del 17.11.2017 hanno chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere di ampliamento del piano terra dell’edificio.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 29.1.2018, gravato davanti al TAR e poi dichiarato perento con decreto n. 00033/2019. In esecuzione di quel diniego il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 1/2021, Prot. 2021/0006335/6.3.6/3.2021 del 27 aprile 2021, impugnata con due motivi. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contestano le valutazioni poste a base del diniego di sanatoria: la consistenza dell’ampliamento entro la tolleranza del 3%, la mancata applicazione della deroga comunale sulla fascia di rispetto fluviale, il contrasto con il piano di recupero dell’area, il mancato deposito del progetto strutturale e la natura pertinenziale dell’opera.
Tali censure sono inammissibili. Esse hanno ad oggetto le motivazioni del diniego di accertamento di conformità del 29.1.2018, già gravato nel giudizio dichiarato perento con decreto n. 33/2019, che il provvedimento impugnato richiama a sostegno dell’ordine di demolizione. Si tratta di censure rivolte a un atto presupposto ormai definitivo, che non possono estendersi in via derivata all’ordine di demolizione e sono pertanto tardive.
Il secondo motivo denuncia invece vizi propri dell’ordinanza: la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e per la mancata verifica della possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della parte conforme. Su di esso il ricorso è improcedibile per carenza di interesse attuale alla decisione.
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità delle opere realizzate senza titolo priva infatti di efficacia e di lesività l’ordine di demolizione, finché l’accoglimento o il rigetto dell’istanza non ne determineranno, rispettivamente, il superamento o il rinnovo dell’efficacia. Il Giudice precisa che, in caso di rigetto, il privato avrà l’onere di impugnare sia il rigetto sia l’ordinanza.
Il ricorso è dunque dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile. Non vi è luogo a decidere sulle spese perché la parte resistente non si è costituita.
Nota della Redazione
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