La conversione del permesso stagionale va chiesta prima della scadenza (TAR Lombardia n. 1123 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del titolo in corso di validità, potendosi ammettere unicamente che l’istanza sia avanzata entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza, in analogia con la disciplina dei rinnovi di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. L’istituto della conversione presuppone, infatti, l’esistenza di un permesso da convertire che sia ancora in vigore, non potendosi convertire un titolo ormai scaduto. Ne deriva che l’eventuale precedente presentazione di un’istanza di conversione respinta per carenza di quote non vale a interrompere la decadenza, né può essere invocato l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per sanare una decadenza irrimediabile in cui si sia incorsi per avere presentato tardivamente l’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 18.10.2023, aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro non stagionale, ottenendo il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura il 24.6.2025, dopo che la normativa aveva eliminato il vincolo delle quote. Il nulla osta, tuttavia, veniva successivamente revocato dalla Prefettura per due ragioni: la mancanza di un permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto da non più di sessanta giorni alla presentazione della domanda, e la non idoneità dell’alloggio indicato, risultando il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato per tre posti a fronte di tre persone già residenti.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo che la legge non stabilirebbe un termine per la richiesta di conversione e contestando, altresì, il difetto di istruttoria in relazione all’alloggio e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, prescindendo dall’eccezione di tardività del ricorso, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito, richiamando il proprio precedente della sentenza n. 701 del 20.5.2026. La legge non prevede espressamente un termine decadenziale per la conversione del permesso stagionale, ma tale termine si desume dalla natura stessa dell’istituto, che presuppone l’esistenza di un permesso da convertire ancora in vigore. Ad abundantiam, il Collegio ha ammesso la possibilità di presentare l’istanza entro sessanta giorni dalla scadenza, in linea con la disciplina dei rinnovi, termine comunque ampiamente superato nel caso di specie, essendo stata la conversione richiesta oltre sedici mesi dopo la scadenza del titolo.
La Corte ha quindi escluso ogni rilevanza alla precedente istanza di conversione del 5.9.2024, respinta per carenza di quote, evidenziando che la decadenza è irrimediabile e che l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non può essere invocato per sanarla, riferendosi tale disposizione ai soli elementi esistenti e rappresentati al momento dell’adozione del provvedimento. Accogliere la tesi del ricorrente consentirebbe, in contrasto con la logica del sistema, di convertire un permesso scaduto da anni, eludendo le disposizioni dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 sul rientro nel Paese di origine e il sistema delle quote d’ingresso.
Quanto al secondo motivo, la censura è stata parimenti respinta: la documentazione prodotta in giudizio attestava la presenza di tre persone già residenti nell’alloggio, sicché l’idoneità per tre posti era già saturata; la contestazione del ricorrente non è stata provata, ed egli ha peraltro indicato un diverso immobile rispetto a quello oggetto di valutazione nel procedimento. Infine, nessun obbligo di attivazione del soccorso istruttorio sussisteva in capo all’Amministrazione, avendo la Prefettura già offerto al ricorrente, mediante il preavviso di revoca, la possibilità di integrare la documentazione mancante, non sfruttata.
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Nota della Redazione
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