Accoglimento istanza di richiedente asilo e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attivazione delle misure (TAR Lombardia n. 3006 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che dispone l’attivazione delle misure di accoglienza richieste dal richiedente asilo comporta la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. In tal caso, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia e dichiara la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione presuppone l’accertamento che la domanda ha trovato integrale soddisfazione in sede amministrativa, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente asilo, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione sulla propria istanza di attivazione delle misure di accoglienza. L’istante chiedeva che, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio, fosse ordinato alla Prefettura competente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Ministero dell’interno si costituiva formalmente in giudizio. Nelle more del giudizio, parte ricorrente depositava una memoria con la quale comunicava che le misure richieste erano state concretamente attivate, essendo stato disposto il suo inserimento presso una struttura di accoglienza, e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dato atto che la sopravvenienza di un provvedimento che dispone l’attivazione delle richieste misure di accoglienza dimostra che la domanda proposta in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. In ragione di tale sopravvenienza, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La decisione è stata assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo rituale avviso a verbale alle parti. Il Tribunale ha rilevato che la piena satisfattività del provvedimento sopravvenuto rispetto alla pretesa fatta valere con il ricorso avverso il silenzio rendeva non più necessaria la pronuncia sull’illegittimità dell’inerzia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda controversa. Ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.