Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4882 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce un credito al ricorrente ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e, in caso di persistente inottemperanza, ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine, nomina un commissario ad acta e condanna al pagamento di una penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 dell’importo di euro 500,00 per ciascuna annualità. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nonostante il decorso del termine, l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania premette che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non potendo l’Amministrazione sottrarsi all’esecuzione di quanto statuito.

Il Collegio accerta che la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale, sicché il ricorso è accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati, con emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio la accoglie nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o a quello effettuato dal commissario ad acta. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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