Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3971 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, con la conseguenza che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, essa deve comunque erogare il controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impedisce all’amministrazione di giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza. La nomina del commissario ad acta è funzionale a garantire l’esecuzione del giudicato, anche in caso di esaurimento dei fondi di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un anno scolastico.
La ricorrente ha esposto che l’amministrazione, rimasta soccombente, non aveva proposto impugnazione e che la sentenza era passata in giudicato. Ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.
Il TAR ha altresì accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
Il Collegio ha quindi nominato quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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