Giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario (TAR Campania n. 4587 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, personale ATA, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 534/2025, pubblicata il 12 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso e dichiarato il diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo, sino all’immissione in ruolo, con condanna del Ministero alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi. La ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l’accoglimento del ricorso, la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Con ordinanza n. 3805/2026 sono stati rilevati possibili profili di inammissibilità dell’ottemperanza, ravvisandosi la necessità di un’ulteriore attività di cognizione; la ricorrente ha depositato memoria il 16 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha accertato che la sentenza del giudice ordinario, non appellata, è divenuta esecutiva e risulta notificata in data 30 ottobre 2025 presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, e 115 cod. proc. amm., che non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale ha inoltre verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito, non essendo stata allegata prova dell’adempimento.
Quanto al possibile profilo di inammissibilità rilevato con l’ordinanza n. 3805/2026, il Collegio ha ritenuto che l’esecuzione del giudicato non richieda un’ulteriore attività di cognizione, essendo il titolo chiaro nel riconoscere il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica, precisando che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, e che il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.