Difensore antistatario legittimato all’ottemperanza per le spese distratte (TAR Lombardia n. 3089 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore con procura della parte vittoriosa, in favore del quale il giudice abbia disposto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c., è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura, nei limiti della somma liquidata, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato. Il ritardo giustifica la fissazione di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurate agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrenti dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

I ricorrenti, quali difensori titolari di credito antistatario, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 02.10.2024 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 04.10.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 26.02.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. I difensori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è quindi fondato.

Il passaggio centrale riguarda la legittimazione del difensore distrattario. Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo.

Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015, TAR Piemonte, Sez. I, n. 372 del 2023 e TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 452 del 2023, confermando l’indirizzo consolidato.

L’amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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