Giudizio di ottemperanza su sentenza del giudice del lavoro per carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 554 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione scolastica ad attribuire al docente l’importo nominale della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine senza contestazione dell’omesso adempimento, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda e per la nomina del Commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 596/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 1.000,00.
La ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza, richiamando gli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. Elemento decisivo è la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi, a fronte di quanto documentato dalla ricorrente.
Il giudice ha poi accertato l’intervenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La notificazione della sentenza, avvenuta in data 29 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, è stata ritenuta idonea allo scopo in quanto effettuata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Sul punto il Collegio richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209.
Accertata l’inottemperanza, il ricorso è stato accolto e l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato è stato dichiarato, con fissazione del termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia per gli adempimenti imposti.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, stabilendo che nessun compenso sarà dovuto, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.