Sospensione licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. e misure preventive (TAR Emilia-Romagna n. 553 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. è misura a carattere preventivo e non sanzionatorio, finalizzata alla tutela anticipata della sicurezza pubblica. Essa prescinde dall’accertamento della responsabilità del titolare dell’esercizio e non è correlata alla sua condotta. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, erronea istruttoria o manifesta irragionevolezza. La misura riflette il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e la pubblica incolumità, entro cui va valutata la proporzionalità. Le finalità perseguite sono assistite da ragioni di urgenza che giustificano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un locale in cui, nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2022, durante un evento musicale, si verificano due episodi di rapina ai danni di avventori, denunciati presso la Stazione Carabinieri. Il Questore di Piacenza, ritenendo il locale abituale ritrovo di persone pericolose, dispone la sospensione per tre giorni della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., con efficacia immediata.
La società impugna il decreto davanti al TAR, deducendo la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irragionevolezza della misura e la violazione delle garanzie partecipative. Chiede l’annullamento e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali. Il Ministero dell’Interno resiste al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto, richiamando l’art. 100 T.U.L.P.S. e la giurisprudenza amministrativa. La sospensione introduce misure progressive con funzione preventiva che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore. Il potere del Questore persegue la tutela anticipata alla fase del mero pericolo per la sicurezza pubblica.
La misura non ha natura sanzionatoria, ma è volta a impedire situazioni di pericolo per la collettività. La sua ratio è l’effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi, privati di un luogo di aggregazione. Il diritto dell’esercente a svolgere l’attività commerciale può subire limitazioni nel bilanciamento con il bene primario della sicurezza, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 6249 del 2025.
I provvedimenti preventivi godono di ampia discrezionalità, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento dei fatti o patente difetto di motivazione. Nel caso concreto, il decreto descrive i due episodi di rapina, la serialità dei fenomeni e la loro connessione. Da tali evidenze la Pubblica Sicurezza desume che il locale appare abituale ritrovo di persone pericolose.
Il Collegio precisa che la congruità degli addetti alla sicurezza e la tempestiva denuncia alle Forze di Polizia sono elementi valorizzati ad abundantiam, restando la misura non correlata alla responsabilità del titolare. Quanto alle garanzie partecipative, le finalità dell’art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza; il provvedimento è cautelare e l’art. 7, comma 2, legge n. 241 del 1990 esclude l’obbligo di comunicazione dell’avvio.
L’immediata efficacia del decreto è strumentale alle finalità preventive, non a un intento punitivo. Il ricorso è dunque infondato e viene rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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