Giudicato su carta elettronica docente: nomina commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 555 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata regolarmente notificata e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione ne integra validamente il presupposto. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 318/2024 in data 22 ottobre 2024 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.

Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 4 giugno 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio giudiziale dell’esecuzione del giudicato di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’omesso adempimento non è stato contestato dall’Amministrazione, che non si è neppure costituita, e risulta documentato dal ricorrente.

Il Collegio ha verificato altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 7 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Su questo punto il Tribunale richiama un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169. La notifica al domicilio digitale vale dunque a far decorrere il termine per l’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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