L’avvicendamento degli amministratori non esclude l’equa riparazione della società (Cass. civ. Sez. 2 n. 16248 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, il danno non patrimoniale della società persona giuridica, correlato ai turbamenti psicologici subiti dalle persone preposte alla sua gestione, costituisce un pregiudizio autonomo dell’ente, il cui diritto all’indennizzo sorge a prescindere dalle persone fisiche che lo rappresentano nel giudizio di equa riparazione e che lo rappresentavano nel giudizio presupposto. È pertanto irrilevante l’avvicendamento nella carica di amministratore durante lo svolgimento del processo presupposto, dovendo la durata irragionevole essere verificata con riferimento all’intero procedimento di cui l’ente è stato parte. L’equa riparazione spetta alla società anche quando l’amministratore in carica al tempo del giudizio presupposto non possa più agire per suo conto, non essendo più suo legale rappresentante.
Il Fatto
La società proponeva opposizione avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio. La Corte d’appello rigettava l’opposizione, ritenendo che l’amministratore che aveva agito per la società fosse stato nominato solo in un momento successivo all’inizio del giudizio presupposto e che, pertanto, non avesse ricoperto la carica per tutta la sua durata.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto per motivazione apparente e la violazione degli artt. 2, commi 2-quinquies e septies, legge n. 89/2001, 6 CEDU, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2059 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse considerato rilevante l’avvicendamento degli amministratori ai fini della spettanza dell’indennizzo all’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati in ragione della loro continuità argomentativa. Il thema decidendum riguardava la configurabilità del danno non patrimoniale in favore della società persona giuridica quando, nel corso del giudizio presupposto, si sia verificato un avvicendamento degli amministratori.
Il Collegio ha richiamato il principio consolidato, conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per cui anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 CEDU. La durata irragionevole provoca disagio e turbamenti psicologici alle persone preposte alla gestione dell’ente, le quali sono interessate, in qualità di organi rappresentativi ed esecutivi, alla sollecita definizione del giudizio.
Tale principio, tuttavia, non implica una coincidenza biunivoca tra il pregiudizio dell’ente e quello dell’amministratore in carica. La società, quale soggetto giuridico distinto, ha diritto ad un autonomo risarcimento, a prescindere dalle persone fisiche che la rappresentano. La Corte ha evidenziato come società e socio costituiscano distinte posizioni giuridiche con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, sicché il danno deve essere integralmente ristorato per ognuna delle parti.
Da ciò discende che l’azione di equa riparazione non può essere limitata ai soli soggetti che rappresentavano la società al tempo del giudizio presupposto. Altrimenti ritenendo, il pregiudizio proprio dell’ente resterebbe non azionabile nell’ipotesi in cui l’amministratore del tempo non possa più agire per conto della società perché non ne è più rappresentante. La Corte ha pertanto statuito che l’avvicendamento nella carica amministrativa è irrilevante e che la durata irragionevole va verificata con riferimento all’intero procedimento di cui l’ente è stato parte, anche se più persone fisiche si sono succedute quali suoi preposti.
Il ricorso è stato accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda in applicazione dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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