Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1249 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare l’esecuzione. La sentenza del giudice del lavoro, munita di attestazione di conformità e notificata presso la sede del debitore, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e deve essere portata a esecuzione decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’accertamento del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., consente di ordinare all’Amministrazione di adempiere. In difetto di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso è accolto e si nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, chiedendo l’attribuzione della Carta elettronica per la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per cinque anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.500,00. Con la sentenza n. 5116/2024 il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per il periodo indicato, con spese a carico della parte soccombente.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata eseguita. Da qui il ricorso in sede di ottemperanza, con richiesta di condanna all’erogazione e di nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria. La copia conforme è stata notificata alle Amministrazioni resistenti, sicché alla data di proposizione del ricorso era già trascorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Il richiamo all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 individua il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo. Il titolo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza dotata di attestazione di conformità, secondo il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, richiamato espressamente.

Accertata la sussistenza del titolo e la sua esecutività, il Collegio rileva l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Su questa premessa fonda l’accoglimento del ricorso.

Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare la Carta docente entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, per ciascuno degli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.500,00. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato.

Il Collegio esclude espressamente il compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato e corresponsione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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