Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1078 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la parte che assume l’inadempimento dell’Amministrazione fornisce la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Grava invece sull’Amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto. Accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorso va accolto con ordine di integrale esecuzione e nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2019/2024, pubblicata l’11.04.2024 e notificata il 24.11.2024, era stato riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito agli adempimenti conseguenti.
Il titolo era passato in giudicato il 30.10.2025. Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, come attestato in atti.
Decisivo è il richiamo all’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ricadeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’estinzione o l’inefficacia di quel fatto.
Il Ministero non ha assolto a tale onere, non essendosi costituito e non risultando alcun adempimento al giudicato. È inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto al compenso, il Commissario non ne ha diritto, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ed essendo il Ministero già tenuto ad adempiere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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