Difformità tra istanza di fiscalizzazione e nuovo progetto demolitorio: legittimo il diniego del permesso in sanatoria (TAR Abruzzo n. 583 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 nella forma della c.d. fiscalizzazione dell’abuso trova il proprio presupposto essenziale nell’impossibilità di demolire le parti illegittime dell’immobile senza pregiudizio per quelle eseguite in conformità al titolo abilitativo. L’eventuale produzione, in sede di integrazione istruttoria, di un nuovo progetto tecnico che preveda interventi di demolizione delle medesime opere è radicalmente incompatibile con tale presupposto e determina il venir meno dei requisiti per l’accoglimento dell’originaria domanda. L’Amministrazione, chiamata a pronunciarsi esclusivamente sull’istanza così come presentata, non può né deve sostituirsi al privato nella modifica dell’oggetto della domanda, né può convertirla d’ufficio in una differente richiesta di sanatoria; l’istanza originaria deve pertanto essere respinta, restando onere del privato ritirarla e presentarne una nuova, conforme alle sopravvenute valutazioni tecniche. Il parere favorevole del Genio Civile non vincola il Comune nelle proprie autonome valutazioni urbanistiche quando l’istruttoria sismica sia stata svolta su un progetto diverso da quello della domanda pendente.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato sito nel Comune di Pratola Peligna, avevano presentato nel 2020 un’istanza di sanatoria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 volta esclusivamente ad ottenere la c.d. fiscalizzazione di opere realizzate in difformità al permesso di costruire, assumendo l’impossibilità tecnica della demolizione della porzione in cemento armato senza pregiudizio per la stabilità dell’intero edificio.
A seguito di una lunga fase istruttoria e dell’acquisizione delle autorizzazioni sismiche del Genio Civile regionale, i nuovi tecnici delle istanti avevano trasmesso al Comune elaborati progettuali aggiornati che prevedevano, per una parte dell’intervento, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune, ritenendo tale progetto incoerente con l’istanza di fiscalizzazione totale del 2020, aveva comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, successivamente, aveva adottato il provvedimento di diniego definitivo. Le ricorrenti avevano impugnato entrambi gli atti, deducendo la violazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e l’illogicità del diniego, chiedendo in via istruttoria una c.t.u. sulla percorribilità tecnica della soluzione proposta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’istanza di c.t.u., ritenendo la questione scrutinabile senza apporto tecnico. Nel merito, ha osservato che l’istanza di fiscalizzazione del 2020 si fondava sull’assunto dell’impossibilità di demolire qualsiasi parte dell’abuso; il progetto integrativo del 2025, invece, affermava la demolibilità della porzione in cemento armato, superando e smentendo il presupposto tecnico-giuridico dell’originaria domanda.
La Corte ha quindi chiarito che il corretto iter amministrativo avrebbe imposto alle ricorrenti di ritirare l’istanza del 2020 e di presentarne una nuova, conforme alle risultanze delle verifiche sismiche. Il Comune, dovendo pronunciarsi unicamente sulla domanda originaria, non poteva che rilevarne la sopravvenuta carenza dei presupposti e adottare il diniego, non essendo configurabile un obbligo dell’Amministrazione di convertire d’ufficio l’istanza in una diversa richiesta di sanatoria ordinaria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Quanto ai pareri del Genio Civile, il Collegio ne ha affermato l’irrilevanza nella presente vicenda, poiché l’istruttoria sismica era stata svolta su un progetto differente da quello della domanda del 2020 e, comunque, il parere tecnico non può vincolare il Comune nelle proprie autonome valutazioni sulla coerenza tra il progetto originario e le sopravvenienze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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