Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 1841 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quanto al diritto di credito inadempiuto, non ha contenuto costitutivo, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto accertato dal titolo. La misura di quel diritto discende esclusivamente dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già intervenuti. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, con riguardo al capitale residuo e agli interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, l’azione di ottemperanza è proponibile e il giudice dichiara l’inottemperanza, assegnando all’Ente un termine per l’esecuzione e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata.
L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo, che ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa è risultata sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, con dimensione esatta discendente dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza: i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, ma vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1282 e segg. cod. civ. e agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha quindi rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese