Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2598 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione, ma non esercita alcuna funzione costitutiva sul diritto di credito accertato. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo e dalle norme applicabili, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme di danaro, l’azione esecutiva è ammissibile. Il giudice assegna all’Ente un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, senza che a questi sia dovuto alcun compenso quando l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al lavoratore, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma di euro 500,00 per ciascun anno, per complessivi euro 2.500,00.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudizio di ottemperanza, osserva il Tribunale, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi va verificata l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli assegna un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso essendo l’attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con importi determinati tenendo conto del carattere minimo e stereotipato dell’attività richiesta, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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