Ottemperanza al giudicato e ne bis in idem nel rito esecutivo (TAR Lombardia n. 2595 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per violazione del ne bis in idem quando il medesimo giudicato sia già stato portato a esecuzione con precedente decisione, difettando l’interesse della parte creditrice. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che l’importo indicato dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione. La quantificazione di capitale residuo, interessi e accessori va verificata secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva è proponibile.

Il Fatto

Due sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, a titolo di spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari, le somme rispettivamente liquidate con i provvedimenti n. 3815/2024 e n. 4282/2024. Formatosi il giudicato e notificati i titoli, l’Amministrazione non aveva adempiuto.

I creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la liquidazione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta separatamente i due titoli. Quanto alla sentenza n. 3815/2024, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem: con la sentenza della stessa Sezione n. 1774 del 2025 era già stato accolto il ricorso per ottemperanza del medesimo giudicato, con condanna del Ministero a dare piena esecuzione “anche con riferimento alle spese legali”. Difetta dunque l’interesse dei ricorrenti a una nuova tutela esecutiva sul punto.

Quanto alla sentenza n. 4282/2024, la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore; essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale riafferma che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è quindi definitivamente vincolante: capitale residuo, interessi e accessori vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento ex art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è pertanto accolto in parte: dichiarata l’inottemperanza limitatamente alla sentenza n. 4282/2024, è assegnato all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per il pagamento. Per il caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, senza compenso. Le spese del giudizio sono compensate per sostanziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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