Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2615 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente e l’adeguata documentazione del titolo azionato integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, solo per la sorte capitale, entro un termine perentorio. Ove il termine decorra infruttuosamente, si nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti sostitutivi necessari. La nomina può essere conferita a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, escludendo in tal caso ogni compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 15.06.2023 che accertava il loro diritto a percepire la carta docente, con accredito di importi complessivi differenziati per ciascuno. Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 29.06.2023, l’Amministrazione è rimasta inadempiente.

Intervenuto il passaggio in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 30.09.2024, ed essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso in ottemperanza al giudicato. La pretesa azionata è risultata adeguatamente documentata, mentre l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, limitatamente alla sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’ente di completare le procedure di spesa senza ulteriori dilazioni.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario è chiamato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del codice del processo amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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