Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 3275 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando ha ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di danaro, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Ente di provvedere entro il termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha adempiuto.

Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Costituitosi l’Ente, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura in base al titolo e agli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Quanto al termine, la Corte ha verificato il decorso dei 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che accorda alle Amministrazioni dello Stato l’intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarando l’inottemperanza e assegnando all’Ente un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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