Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 816 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ricorrono anche in assenza della formula esecutiva, poiché a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 l’art. 475 c.p.c. richiede soltanto il rilascio della copia conforme all’originale. L’inadempimento dell’Amministrazione giustifica la condanna a dare esecuzione entro un termine, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. La mancanza di disponibilità finanziarie nei pertinenti capitoli non impedisce la soddisfazione del creditore, dovendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione e a rifondere le spese di lite. La sentenza è stata pubblicata il 5 dicembre 2023 e notificata all’Amministrazione il 29 gennaio 2024.

Non essendo seguita alcuna condotta adempitiva, e attestato il passaggio in giudicato del titolo, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, con espressa esclusione del capo relativo alle spese, e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 17 maggio 2024, ed è ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 2025, a quasi un anno dalla notifica del titolo.

Il giudice ha richiamato la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l’art. 475 c.p.c.: non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. Ne deriva il pieno soddisfacimento delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente.

Il Collegio ha precisato che, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, si dovrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 669 del 1996. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le norme di bilancio costituiscono vincoli di efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione. Infine, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso per il commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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