Esecuzione del giudicato sul risarcimento per abuso dei contratti a termine (TAR Emilia-Romagna n. 128 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo può essere esperito anche per dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato l’abuso dei contratti a termine e condannato l’Amministrazione al risarcimento e alla ricostruzione della carriera. La mancata contestazione dell’omesso adempimento e la scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, integrano i presupposti per l’accoglimento. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere e, per l’ulteriore inottemperanza, nomina il Commissario ad acta e condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali sul complessivo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione per un periodo superiore al limite dei trentasei mesi.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in una indennità omnicomprensiva pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione, alla ricostruzione della carriera con gli scatti stipendiali e la progressione economica, nonché al beneficio economico della Carta docente. La sentenza, notificata al Ministero il 29 dicembre 2024 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza, richiamando l’art. 112 e segg. cod. proc. amm. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 23 settembre 2025, senza contestazione alcuna da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.
Il Collegio ha rilevato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 29 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Pertanto il ricorso è stato accolto e al Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o dirigente da lui delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.
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Nota della Redazione
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