L’occupazione sine titulo non genera legittimo affidamento alla sanatoria (TAR Puglia n. 695 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione in sanatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito di cui all’art. 20, comma 3, lett. e), della L.R. Puglia n. 14/2014 – assenza di condanne penali per reati di criminalità organizzata – deve essere posseduto dal nucleo familiare sia al momento della domanda sia al momento dell’assegnazione, dovendo permanere in costanza del rapporto. Non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso alle istanze di sanatoria, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale che lo esclude in tale materia. Il mero decorso del tempo non è idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in capo all’occupante senza titolo, difettando il requisito oggettivo dell’attribuzione chiara del vantaggio e quello soggettivo della buona fede. Lo stato di necessità abitativo può valere come eventuale scriminante rispetto a misure sanzionatorie, ma non legittima l’occupazione abusiva.

Il Fatto

La ricorrente, occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dal 2011, presentava istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 14/2014. L’istruttoria del Comune accertava che il coniuge convivente risultava condannato in via definitiva, dal 2021, per un reato ostativo rientrante nella previsione dell’art. 20, comma 3, lett. e), della medesima legge regionale. Nonostante le osservazioni presentate dall’interessata, l’Amministrazione emanava il diniego di sanatoria. La ricorrente impugnava l’atto, deducendo la violazione del principio di affidamento, l’illegittima applicazione del silenzio assenso per il decorso di dieci anni dalla domanda, il travisamento della norma e la necessità di bilanciare il disagio socio-economico con la disciplina legale.

La Motivazione della Corte

Il TAR premette che l’istruttoria comunale ha correttamente applicato il combinato disposto dell’art. 20, comma 3, lett. e), L.R. n. 14/2014 con l’art. 3, comma 3, della stessa legge, il quale richiede che i requisiti siano posseduti al momento della domanda, al momento dell’assegnazione e permangano in costanza del rapporto. La condanna irrevocabile del coniuge convivente, confermata dall’autocertificazione della stessa richiedente, integra pertanto l’elemento ostativo al rilascio della sanatoria.

Il Collegio esclude l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso alle istanze di assegnazione in sanatoria, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa. In tale materia, l’inerzia dell’Amministrazione non può equivalere ad accoglimento della domanda, rendendo irrilevante il decorso del tempo.
Quanto al dedotto legittimo affidamento, la sentenza ne richiama i requisiti costitutivi: un elemento oggettivo, consistente nella chiara attribuzione del vantaggio da parte di un atto e nel decorso di un arco temporale idoneo a consolidare l’aspettativa, e un elemento soggettivo, costituito dalla buona fede non colposa del destinatario. Nel caso di specie, la qualità di occupante abusiva dell’istante – condizione che presuppone la consapevolezza di aver posto in essere un comportamento contrario alla legge – esclude entrambi i presupposti. La circostanza che il provvedimento sia stato emanato con notevole ritardo non può giovare alla ricorrente, la quale ha beneficiato per un lungo periodo di una situazione alloggiativa non dovuta.

Il TAR infine respinge la tesi che lo stato di necessità, derivante dalla situazione di disagio socio-economico, dall’invalidità della ricorrente e dalla presenza di figli minorenni, possa legittimare l’occupazione sine titulo. L’ordinamento appresta rimedi specifici al bisogno abitativo, quali la partecipazione ai bandi ordinari o l’assegnazione in deroga, mentre la condizione di necessità può valere solo come eventuale scriminante rispetto a misure sanzionatorie. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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