Cessata la materia del contendere per sopravvenuto accesso: spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 4329 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti, ancorché intervenuta tardivamente e nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio, omettendo di riscontrare tempestivamente l’istanza di parte, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un preavviso di fermo amministrativo emesso sulla scorta del mancato pagamento di un debito risultante da una ingiunzione fiscale, presentava alla società intimata, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, istanza volta ad esaminare ed estrarre copia dell’ingiunzione e della relata di notifica.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente insorgeva avverso il silenzio diniego formatosi sulla propria richiesta, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso difensivo e dei principi costituzionali di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale. Nelle more del giudizio, la società intimata provvedeva a ostendere la documentazione richiesta; il ricorrente depositava quindi istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ha rilevato che l’esplicita istanza di parte ricorrente e l’avvenuta ostensione della documentazione, come evincibile dagli atti, integrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico della società intimata, non costituita in giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale: la necessità di agire in giudizio per ottenere ragione non può tradursi in un pregiudizio per il ricorrente, che ha visto tardivamente soddisfatta la propria pretesa ostensiva solo a seguito della proposizione del ricorso.

La misura delle spese è stata determinata in via forfetaria, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La pronuncia si fonda, altresì, sul richiamo al principio per cui l’accesso ai documenti amministrativi, in funzione difensiva, costituisce strumento essenziale per la tutela dei diritti del richiedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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