Improcedibile il ricorso contro la sanzione se il procedimento è rinnovato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 106 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., postula il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione di quel medesimo interesse, sì che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato risulti sostanzialmente inutile. Il rinnovo del procedimento disciplinare, conseguente all’accoglimento parziale del ricorso gerarchico, integra tale ipotesi e preclude una pronuncia di cessazione della materia del contendere in mancanza di un provvedimento favorevole adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio.

Il Fatto

Un militare impugnava davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia il decreto con cui il Comando di Brigata aveva accolto solo in parte il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare della consegna di rigore di sette giorni. Il provvedimento di accoglimento parziale riconosceva l’illegittimità del diniego di accesso agli atti e rinviava gli atti al Comandante di corpo per gli ulteriori provvedimenti.

Il ricorrente censurava la motivazione del rigetto, la tardività dell’azione disciplinare e la sproporzione della sanzione. Il Ministero della Difesa eccepiva l’inammissibilità del ricorso, perché rivolto contro un atto in parte favorevole e non definitivo, e concludeva comunque per il rigetto. All’udienza pubblica la difesa del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, rappresentando la pendenza di altro ricorso relativo al secondo procedimento disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo il rinvio disposto dal Comando di Brigata, il Comandante di Reggimento aveva annullato il precedente procedimento e aveva rinnovato il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010, conclusosi con un nuovo provvedimento di irrogazione della consegna di rigore di sette giorni.

Su questa base il TAR esclude che possa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo intervenuto, nel corso del giudizio, alcun provvedimento favorevole al ricorrente tale da soddisfarne pienamente la pretesa. La richiesta formulata in udienza va quindi intesa come indicativa di una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, permanendo l’interesse relativo al diverso giudizio sul secondo procedimento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale e l’ottenimento del bene della vita ambito, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si riscontra quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo a quella realizzazione. Tra le ipotesi rilevanti rientra quella in cui sopravvenga un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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