Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 387 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esime dall’esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della lavoratrice di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale. All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto di tale termine costituisce presupposto indefettibile dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha valorizzato la condotta processuale dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente e senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
La Corte ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando a tale fine il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, ad adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso. Il Collegio ha richiamato in proposito Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025, e ha disposto la distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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