Contributi Agcom 2024 illegittimi per difetto di istruttoria sui costi non core (TAR Lazio n. 647 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è legittimo solo se esclusivamente destinato a coprire i costi riconducibili alle tre categorie di attività di cui all’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972, in presenza di un nesso diretto, specifico e dimostrabile tra costi e funzioni finanziate. L’approccio funzionale impone di valutare la concreta riferibilità dell’attività svolta, e non la denominazione dell’ufficio, sicché anche i costi delle strutture trasversali possono essere coperti dal contributo. Tuttavia, la delibera contributiva è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando muove dal fabbisogno complessivo dell’Ente e lo ripartisce pro quota sulle risorse umane, anziché individuare le singole attività finanziabili, quantificarne analiticamente i costi e solo all’esito determinare il fabbisogno. In tal caso l’allocazione forfettaria per FTE non consente di apprezzare il nesso di stretta pertinenza tra costi e attività regolatorie.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ha impugnato la delibera Agcom n. 276/23/CONS, con cui l’Autorità ha fissato la misura del contributo per l’anno 2024 nella quota dell’1,4 per mille dei ricavi della voce A1 del conto economico, unitamente agli atti connessi e presupposti.
La ricorrente ha dedotto l’illegittima perimetrazione dei costi copribili tramite i diritti amministrativi, l’illegittima inclusione nella base imponibile dei ricavi riversati ad operatori terzi e dei ricavi da attività extraregolatorie, la violazione delle norme sulla rendicontazione e l’illegittimità delle modalità di rettifica del contributo a fronte del surplus accumulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro unionale. L’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 consente di imporre diritti amministrativi destinati a coprire i soli costi sostenuti per tre categorie tipizzate di attività: gestione e applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti d’uso; vigilanza e controllo del mercato; preparazione e attuazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative. Solo il nesso diretto, specifico e dimostrabile tra costi e attività finanziate rende legittimo il prelievo.
Il Collegio riconosce che i costi delle strutture trasversali non sono esclusi a priori. Secondo l’approccio funzionale affermato dal Consiglio di Stato, rileva la concreta riferibilità dell’attività ai compiti elencati dalla norma, non la denominazione dell’ufficio. Anche le strutture di supporto possono essere finanziate dal contributo se svolgono, direttamente o indirettamente, attività riconducibili alle tre categorie.
Tuttavia, la delibera impugnata è illegittima in concreto. La Relazione tecnico-finanziaria individua le attività nelle tre macro-aree CE-1, CE-2 e CE-3, ma l’elenco resta meramente descrittivo. L’Autorità distingue strutture core e non core, stima 97,8 FTE per le prime e 60,1 per le seconde, e applica un costo medio onnicomprensivo di circa 250.000 euro per FTE, ricavato dal budget complessivo dell’Ente. Manca però il meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile che dia conto della misura in cui le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle attività finanziabili.
L’Autorità ha così invertito l’ordine logico-sequenziale imposto dalla giurisprudenza: muove dal fabbisogno globale e lo alloca sulle risorse umane, anziché partire dalle attività concretamente finanziabili e quantificarne i costi. L’allocazione forfettaria non consente di comprenderne il nesso causale con le funzioni regolatorie. Il difetto di istruttoria e di motivazione impone all’Autorità di rideterminarsi.
Gli altri motivi sono respinti. Quanto ai ricavi riversati, manca la doppia imposizione giuridica per diversità di soggetti passivi e di titolo; la base imponibile è ancorata ai ricavi lordi della voce A1 e non al valore aggiunto. I ricavi da vendite bundle e da servizi a valore aggiunto rientrano nell’offerta commerciale complessiva. La rendicontazione può essere postuma rispetto alla riscossione. La rettifica del surplus non è soggetta ad automatismo aritmetico e rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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