Rilevante per la valutazione concorsuale è il solo dato letterale del bando (TAR Lazio n. 13557 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e le sue clausole vanno interpretate secondo il significato letterale, senza che l’amministrazione possa introdurre in sede applicativa ulteriori specificazioni o condizioni restrittive non preventivamente predeterminate. La commissione, avendo indicato tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di nucleo, si è autovincolata a riconoscere il relativo punteggio a tutti i candidati che abbiano svolto un incarico sussumibile nella fattispecie prevista dal bando, senza possibilità di interventi additivi o manipolativi successivi. Il giudice amministrativo, ove non residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, può attribuire direttamente il punteggio ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipando a un concorso interno, per titoli, per la copertura di posti per viceispettore della Polizia di Stato, indicava nella domanda l’incarico di responsabile del Nucleo Sommozzatori, ritenendolo tra quelli valutabili con l’attribuzione di 1,2 punti ai sensi dell’art. 5 del bando. La commissione, tuttavia, lo dichiarava non valutabile, e il candidato, collocatosi in posizione non utile in graduatoria, impugnava gli atti della procedura, sostenendo la violazione del principio di predeterminazione dei criteri e dell’autovincolo dell’amministrazione al dato letterale della lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che in ogni concorso pubblico vige l’obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La giurisprudenza richiamata conferma che la finalità della previa fissazione dei criteri è quella di autolimitare la discrezionalità tecnica in un momento antecedente alla valutazione, a garanzia di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha consumato la propria discrezionalità sia prevedendo all’art. 5 del bando, tra i titoli ammessi, gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra”, sia confermando la valutabilità di tale categoria nel verbale preliminare della commissione. In sede applicativa, il Collegio esclude che possano essere introdotte specificazioni o condizioni più restrittive, come quelle derivanti dall’improprio richiamo alla circolare e all’art. 67 del d.P.R. 686/1957, posto che il significato letterale della clausola non presenta ambiguità e che l’interpretazione finalistica, ispirata al favor participationis, converge con quella letterale.
La sentenza valorizza interpretazione letterale e teleologica: la nozione di “responsabile” e il riferimento a figure ordinative connotate da stabilità e continuità corrispondono proprio agli incarichi svolti in via ordinaria, coerenti con lo scopo selettivo di individuare profili capaci di assumere funzioni direttive. L’annotazione nello stato matricolare, poi, è requisito minimo valido per qualsiasi tipo di incarico, non elemento discriminante. L’incarico del ricorrente, espressamente previsto tra quelli valutabili, doveva quindi essere riconosciuto: la mancata valutazione integra la denunciata violazione del principio di autovincolo.
Il Collegio rileva altresì che, anche volendo ammettere margini per un intervento esplicativo della commissione, l’amministrazione non ha comunque motivato adeguatamente l’esclusione, non essendo dato comprendere come l’incarico di responsabile di nucleo possa svolgersi al di fuori delle normali mansioni. Accolto il ricorso, il giudice annulla in parte qua la graduatoria e, non residuando spazi di discrezionalità, ordina l’attribuzione del punteggio di 1,2 punti e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Nota della Redazione
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