Permesso stagionale, la mancata stipula col datore originario non è ostativa automatica (TAR Marche n. 392 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale non può fondarsi sull’automatismo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Assume rilievo decisivo la non imputabilità al lavoratore della mancata instaurazione del rapporto originario, nonché l’effettivo inserimento lavorativo medio tempore conseguito con altro datore. Il provvedimento che ometta tale valutazione è viziato per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia il 6 febbraio 2024, munito di visto per lavoro subordinato stagionale di 270 giorni, rilasciato in esito al nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 268/1998. All’arrivo, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi connesse allo sfruttamento del lavoro e all’immigrazione clandestina.

Trovava quindi occupazione presso altro datore e presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Convocato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici il 5 settembre 2024, riceveva in pari data il preavviso di rigetto, fondato sulla mancata stipula del contratto con il datore originario. Seguiva il decreto di diniego del 12 novembre 2024, notificato il 20 marzo 2025. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la non imputabilità della mancata stipula e l’avvenuto inserimento lavorativo alternativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’assunto su cui poggia il provvedimento impugnato: la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituirebbe circostanza automaticamente ostativa al rilascio del titolo, anche in presenza di successiva attività lavorativa con altro datore. Tale impostazione è respinta, perché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina e contrasta con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

La norma impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi secondo ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno. Il Collegio richiama i propri precedenti su vicende analoghe (sentenze nn. 221, 222, 224, 231 e 243 del 2026) e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca del nulla osta o il diniego non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto originario (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025; TAR Veneto, ord. n. 35/2026).

Nel caso concreto risulta pacifico il regolare ingresso sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e la non imputabilità al ricorrente della mancata stipula, comprovata dalla presentazione della denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro. Tale circostanza esclude che l’insuccesso del rapporto lavorativo sia ascrivibile alla sfera di controllo del lavoratore.

Il ricorrente non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa sull’immigrazione. La sua posizione va quindi qualificata come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo.

L’Amministrazione ha invece omesso ogni valutazione in concreto, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula. L’azione amministrativa si è così risolta in un automatismo procedimentale. Il provvedimento è pertanto annullato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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