Sospensione del Commissario ad acta e rinvio per proroga e reclamo (TAR Puglia n. 284 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il Collegio, investito di un’istanza di proroga dei termini presentata dal Commissario ad acta e di un’istanza di revoca/modifica dei provvedimenti dal medesimo adottati, deve garantire il contraddittorio e il corretto esercizio del diritto di difesa di tutte le parti. Ove emergano profili di possibile violazione dei termini di legge per la discussione, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione. Nelle more della definizione della fase processuale, il Collegio può ordinare al Commissario ad acta di astenersi da ogni ulteriore attività, materiale e giuridica, in attesa dei chiarimenti e della concessione di eventuali termini di proroga.

Il Fatto

La società Immobiliare Toni S.r.l. agiva per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 1429/2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3197/2024. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del giudicato, formulava un’istanza di proroga dei termini con atto del 31.12.2025. La società ricorrente proponeva, invece, istanza di revoca/modifica del provvedimento adottato dal Commissario il 25.11.2025.

All’udienza camerale del 4 marzo 2026, la società controinteressata Trade Service S.r.l. eccepiva l’assenza dei termini di legge per la discussione della causa, anche con riferimento al reclamo avanzato dalla società ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto necessario rinviare la causa per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa, ravvisando l’eccezione sollevata dalla controinteressata. Il Collegio ha considerato che la trattazione congiunta delle istanze – di proroga del Commissario e di reclamo avverso i suoi atti – richiedeva un pieno e paritario contraddittorio tra le parti, non garantito dall’immediatezza dell’udienza.

Nelle more della definizione della fase processuale, il Tribunale ha disposto l’ordine inibitorio nei confronti del Commissario ad acta, imponendogli di astenersi da ogni ulteriore attività, sia materiale che giuridica. Tale misura cautelare è funzionale a evitare che, in pendenza del reclamo e della richiesta di proroga, il Commissario possa compiere atti suscettibili di aggravare il thema decidendum o di rendere più complessa la definizione del giudizio.

Il Collegio ha inoltre ordinato alla società ricorrente di provvedere alla formale comunicazione dell’ordinanza al Commissario, pur rilevando che quest’ultimo ha accesso al portale della giustizia amministrativa. La misura è volta a garantire la certezza della conoscenza del provvedimento e l’effettività dell’ordine di astensione.

La causa è stata, infine, rinviata all’udienza del 22 aprile 2026, per la trattazione congiunta della richiesta di proroga e del reclamo proposto avverso gli atti commissariali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *