L’inottemperanza al giudicato sulla carta docente obbliga l’amministrazione e attiva il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2556 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, deve dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione che non contesti la mancata esecuzione dell’obbligo. L’amministrazione è conseguentemente condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, che opera senza compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione lo strumento e a corrispondere i relativi importi. Avvenuta la formazione del giudicato, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come documentato dall’attestazione di cancelleria prodotta, ed era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi, non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo derivante dal titolo azionato. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto sussistente. Sul punto, il giudice ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza seriali relativi alla carta docente.
Alla dichiarazione di inottemperanza è conseguita la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario opererà solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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