Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 602 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. La costituzione meramente formale della resistente, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, consolida l’accoglimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza divenuta definitiva, ha accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.

Non essendo intervenuto il pagamento, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non ha ricevuto esecuzione. In presenza dei presupposti normativi e del decorso del termine suddetto, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, la resistente è stata condannata alla rifusione negli importi liquidati in dispositivo, anche in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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