Contributi PNRR, giurisdizione del giudice ordinario sulla fase esecutiva (TAR Veneto n. 1535 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il privato è titolare di un diritto soggettivo afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, cioè all’erogazione o alla ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di attribuzione. Non viene in rilievo l’esercizio di un pubblico potere cui corrisponda la posizione di interesse legittimo. L’interesse legittimo, e con esso la giurisdizione amministrativa, è configurabile solo nella fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio oppure quando la concessione sia annullata o revocata per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario. A nulla rileva che l’atto sia formalmente intitolato come revoca, decadenza o riduzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato con esito positivo alla procedura indetta dalla Regione Veneto per proposte di intervento di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, finanziata dal PNRR, Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. La gestione del bando è stata affidata ad AVEPA. Il progetto riguardava il recupero di muretti a secco in area ricadente nel Parco dei Colli Euganei.

AVEPA ha ammesso l’intervento per la somma massima assentibile, pari all’80% dell’importo richiesto. Dopo la richiesta di pagamento del primo acconto, l’istruttoria ha fatto emergere plurimi rilievi, con il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali. AVEPA ha escluso la decadenza dal finanziamento, ma ha ammesso a finanziamento solo parte delle spese rendicontate, riducendo il contributo in più atti, fino alla definitiva riduzione. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, che ha convertito il rito ex art. 12-bis del D.L. n. 68/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di difetto di giurisdizione e ha poi dichiarato il ricorso inammissibile.

La vicenda interessa la fase successiva all’ammissione al finanziamento. Oggetto del contendere è la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di ricevere, a titolo di contributo, l’intera somma rendicontata. AVEPA e la Regione ritengono invece erogabile solo una parte, perché talune spese afferiscono a contratti stipulati successivamente all’esecuzione dei lavori e perché talune lavorazioni andrebbero remunerate secondo un prezziario diverso.

Secondo il Collegio non viene in rilievo l’esercizio di un pubblico potere cui corrisponde la posizione di interesse legittimo. La controversia investe una posizione di diritto soggettivo relativa alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, che ha enunciato il criterio della natura della situazione soggettiva azionata: la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e l’amministrazione verifica solo i presupposti, senza apprezzamento discrezionale sull’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, e quando la controversia attiene all’erogazione o alla ripetizione del contributo per asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni dell’attribuzione, anche se si tratti di atti formalmente qualificati come revoca, decadenza o risoluzione.

In termini sovrapponibili è richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, con le pronunce n. 19484 del 2024, n. 13992 del 2024, n. 1946 del 2024, n. 1776 del 2013, n. 21062 del 2011 e n. 15867 del 2011. Il ricorso, compresi i motivi aggiunti, è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine dell’art. 11 cod. proc. amm. per la riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono compensate, trattandosi di questione pregiudiziale rilevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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