Proroga bingo disapplicata per contrasto con direttiva concessioni (TAR Lazio n. 8708 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legislative delle concessioni per la raccolta del Bingo di sala, disposte in assenza di un nuovo procedimento di gara, non rientrano nelle ipotesi di modifica del rapporto concessorio consentite dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE e sono pertanto contrarie al diritto dell’Unione europea. La conseguente violazione del principio di primazia impone al giudice nazionale la disapplicazione della norma primaria contrastante, con annullamento, in via derivata, degli atti amministrativi che ne fanno applicazione. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia il concessionario dal versamento di un’indennità, che non può essere fissata in misura forfetaria ma deve essere proporzionata ai fatturati conseguiti e tale da non alterare l’equilibrio del rapporto.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni del gioco del Bingo scadute e operanti in regime di proroga tecnica, hanno impugnato gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dato attuazione all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022, che prorogava le convenzioni di concessione, maggiorando il corrispettivo una tantum del 15 per cento. In particolare, l’Agenzia aveva pubblicato un avviso il 4 maggio 2023 e una nota con le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del corrispettivo, quantificato in complessivi euro 181.125, in quattro rate.
Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della norma per contrasto con i principi europei in materia di concorrenza e con la direttiva 2014/23/UE, nonché il difetto di motivazione e la sproporzionalità della misura. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia meramente patrimoniale. Dopo la sospensione impropria del processo in attesa della decisione della Corte di Giustizia, il giudizio è stato riassunto e deciso all’esito della sentenza del 20 marzo 2025 sulle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e il consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche nella fase esecutiva del rapporto concessorio, con la sola esclusione delle controversie meramente patrimoniali. Nel caso di specie non si controverte sulla quantificazione del canone ma sulla legittimità stessa della proroga e della pretesa autoritativa dell’amministrazione, profili che investono la fase genetica del rapporto.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in linea con i precedenti del Consiglio di Stato e della stessa Sezione formatisi a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025, concernente le proroghe disposte dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017. La Corte sovranazionale ha chiarito che le proroghe legislative italiane non sono assistite dai presupposti dell’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, che consente modifiche alla concessione in corso di rapporto solo in casi tassativi, rendendosi necessario un nuovo procedimento selettivo.
Il Tribunale ha ritenuto la medesima eadem ratio applicabile alla proroga onerosa di cui all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022, oggetto del giudizio. In applicazione del principio di primazia del diritto dell’Unione, ha quindi disposto la disapplicazione della legge nazionale anticomunitaria e, in via derivata, l’annullamento degli atti dell’Agenzia che ne costituivano pedissequa applicazione, assorbendo gli ulteriori motivi di ricorso.
Quanto agli effetti, il Tribunale ha precisato che l’illegittimità della proroga non lascia il rapporto privo di regolazione: il concessionario, avendo tratto utilità dall’esercizio del gioco, resta comunque tenuto a versare un’indennità. Tale indennità non può però essere determinata in modo rigido e forfetario, prescindendo dai fatturati degli esercenti, ma dovrà essere rideterminata dall’Agenzia con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, secondo una logica di riequilibrio del rapporto, per il periodo del biennio 2023-2024.
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Nota della Redazione
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