Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta dirigenziale senza compenso (TAR Sicilia n. 1030 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza e nomina, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il munus dell’ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. L’incarico affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente non dà diritto a compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Un ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la carta docenti e ad assegnare sulla medesima la somma di € 3.000,00 per sei anni scolastici, oltre interessi e spese processuali.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, che non aveva adempiuto nel termine previsto. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica.
Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, il commissario ad acta provvederà su sollecitazione della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla nomina, il Tribunale ha designato il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del medesimo Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Ha escluso ogni compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e qualificando l’attività come rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha infine disposto il deposito degli atti tramite la procedura P.A.T. e la responsabilità amministrativa per ogni ritardo nell’esecuzione.
Ha quindi liquidato, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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