Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Sicilia n. 112 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., il creditore che fornisce la prova del fatto costitutivo del diritto azionato — titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 — soddisfa l’onere probatorio su di lui gravante. Incombe sull’amministrazione, in applicazione dell’art. 2697 c.c., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ossia l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza deduzione dell’adempimento né giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e comporta l’accoglimento del ricorso. La penalità di mora va esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutati il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione debitrice non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, con due distinte sentenze ha riconosciuto al docente ricorrente il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando l’amministrazione scolastica alla relativa attribuzione per complessivi 1.000,00 euro e 500,00 euro oltre accessori. Le sentenze, ritualmente notificate e passate in giudicato come da attestazioni in atti, non sono state spontaneamente eseguite.

La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha poi depositato il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio innanzi al giudice ordinario, estraneo alla domanda. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e non risulta che il Ministero abbia adempiuto.

Il passaggio centrale attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. e ricorda che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto l’onere sul fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto.

L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito valida giustificazione dell’inadempimento. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.

La penalità di mora non è dovuta, risultando manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo in considerazione del carattere seriale della controversia, assimilata alle procedure esecutive mobiliari, e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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