Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 110 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e la definitività del giudicato. Accertati tali presupposti, il giudice ordina all’amministrazione l’adempimento integrale del decisum, con attribuzione del bene della vita riconosciuto e dei relativi accessori. Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata in data 20.10.2024, è stato riconosciuto al ricorrente il diritto alla previa emissione della Carta Docente e all’accredito sulla stessa della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato conseguentemente condannato alla corresponsione delle somme.

Ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A., il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio esamina i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Verifica anzitutto il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 20.10.2024, rilevando che la notifica dell’atto introduttivo è intervenuta il 20.10.2025, dopo un anno esatto dalla notificazione della sentenza posta a fondamento dell’azione.

Il giudice accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, condizione necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama, in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La definitività del titolo risulta comprovata dall’attestazione di segreteria del 21.10.2025.

Nel merito, la pretesa esercitata dal ricorrente trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero intimato di attribuire al ricorrente la Carta Docente, con accredito della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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