Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 109 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente decorso prima della notifica del ricorso. Il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, quando non si tratti di pronuncia del giudice amministrativo, costituisce condizione necessaria dell’azione e va provato dal ricorrente. Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, era stato riconosciuto al ricorrente il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015 per tre anni scolastici, per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione delle somme.
Decorso inutilmente il termine dilatorio dalla notifica del titolo, il ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il presupposto processuale del termine dilatorio. La notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 27 gennaio 2025; la notifica del ricorso è intervenuta il 20 ottobre 2025, dopo oltre otto mesi. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 risulta dunque rispettato.
Il giudice verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Il requisito è necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, come confermato dal precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, richiamato in termini. Il passaggio in giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in giudizio.
Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di attribuire la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per il valore complessivo già riconosciuto, oltre accessori, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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