Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1226 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento del comando giudiziale entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 3.500,00 euro, oltre interessi.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. Esperita la diffida, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione del beneficio, la nomina di un commissario e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorso è quindi ammissibile.
Sul piano dell’individuazione del titolo esecutivo, il TAR ha affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio opera dunque anche a prescindere dalla natura dell’organo che ha emesso la pronuncia.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’attivazione della Carta o dell’accredito delle somme dovute.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo l’importo complessivo mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica, oltre interessi di legge, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un Commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in 550,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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