Ottemperanza alla Carta del docente per il personale precario (TAR Sicilia n. 1230 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la persistente inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro e ordina l’adozione del provvedimento dovuto entro un termine perentorio. Nel caso di condanna pecuniaria posta a carico dell’Amministrazione scolastica, l’obbligo di rilascio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con accredito delle somme riconosciute al personale a tempo indeterminato, costituisce attività vincolata e non discrezionale. L’inerzia serbata nel giudizio di ottemperanza, non contestando l’avvenuto pagamento né deducendo fatti estintivi del credito, legittima la condanna e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Gli interessi o la rivalutazione monetaria sono determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il Fatto
Un docente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza resa dal giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione con le medesime modalità riconosciute al personale di ruolo, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, e la condanna dell’Amministrazione all’accredito di complessivi 1.000,00 euro.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, oltre alla vittoria delle spese e alla nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si è costituita senza contestare di avere già corrisposto quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza ottemperanda dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
L’Amministrazione resistente, pur costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. Tale condotta processuale consolida il quadro istruttorio e conferma l’attualità dell’inadempimento.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale condanna l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici considerati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero. Il commissario dovrà depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti e operare mediante la procedura PAT. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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