Silenzio e accesso illegittimi escludono il danno da mancata aggiudicazione (TAR Sicilia n. 1223 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto, confermato in appello, delle domande di annullamento del silenzio e di accesso agli atti elide ogni profilo di responsabilità risarcitoria dell’amministrazione. L’accertata insussistenza di un obbligo di provvedere rende legittimo l’operato della pubblica amministrazione e impedisce di configurare un danno ingiusto risarcibile. La domanda di risarcimento proposta in via condizionata all’accoglimento delle domande caducatorie resta travolta dal rigetto di queste ultime, perché la relativa causa petendi non è autonomamente accertabile.

Il Fatto

Un operatore economico, collocatosi al secondo posto in una selezione pubblica per la concessione demaniale di un’area, ha chiesto all’amministrazione regionale la revoca della concessione rilasciata all’aggiudicataria per presunti inadempimenti, lo scorrimento della graduatoria e la comunicazione dei fatti all’ANAC.

Non ottenendo riscontro, ha dapprima impugnato il silenzio e il diniego opposto alla successiva istanza di accesso agli atti, poi ha chiesto il risarcimento del danno da mancata o tardiva aggiudicazione, quantificato tra 180.000 e 345.000 euro. Le domande caducatorie sono state dichiarate inammissibili e irricevibili in primo grado e la decisione è stata confermata in appello; la causa è rimasta sul ruolo quanto alla sola domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il giudizio avverso il silenzio e quello sull’accesso si sono conclusi, in entrambi i gradi, con pronunce di inammissibilità e irricevibilità. Quel doppio esito assume rilievo assorbente sul versante risarcitorio.

Il punto decisivo è che l’accertamento dell’insussistenza di un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione rende legittimo il comportamento omissivo contestato. Se il silenzio non è qualificabile come inadempimento, viene meno il presupposto stesso dell’illecito e non residua alcun titolo di responsabilità.

La domanda risarcitoria, del resto, era stata formulata dal ricorrente “in esito all’accoglimento delle domande avanzate con i primi due motivi di ricorso”, dichiarate inammissibili e irricevibili nei due gradi. Si tratta dunque di una richiesta il cui fondamento dipendeva dall’accoglimento delle azioni caducatorie: venute meno queste, cade anche la causa petendi del risarcimento, non essendo dedotto alcun autonomo profilo di danno.

Il Collegio esclude quindi che dagli atti del giudizio o dall’articolazione della domanda emerga un distinto titolo di responsabilità dell’Assessorato. Il ricorso è respinto e le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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