Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1857 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisca per l’esecuzione del giudicato deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. In assenza di prova contraria, l’inadempimento dell’Amministrazione è accertato e il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’ottemperanza e dispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma complessiva di 2.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato come da attestazione versata in atti.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. È stata ritenuta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, con il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha osservato che la sentenza non risulta eseguita e che l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo.

Il Collegio ha richiamato il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti: il creditore prova la fonte del diritto e il termine, il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come era suo preciso onere probatorio ex art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

Non ravvisandosi motivi giustificativi dell’inadempienza, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dipendente qualificato del medesimo ufficio, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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