Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro per abusiva reiterazione di contratti a termine (TAR Lombardia n. 2475 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può legittimamente proporre ricorso ex art. 112 c.p.a. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. La nomina del commissario non dà luogo alla liquidazione di compensi trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a termine reiterati, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, nella misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la ritualità della notifica della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi. Ha altresì verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito in l. n. 30/1997, condizione necessaria per l’ammissibilità della domanda di ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione ha quindi reso fondato il ricorso.
Il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnando allo stesso 60 giorni per l’esecuzione dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha infine precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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