Diniego permesso di soggiorno: obbligo di valutazione concreta e non automatica della mancata stipula del contratto (TAR Marche n. 895 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore. In tal senso, la documentazione di un nuovo rapporto di lavoro instaurato medio tempore con altro datore costituisce elemento che impone un riesame della posizione, non potendo essere qualificata come mera aspettativa di occupazione. Il provvedimento che ometta tale verifica è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di un nulla osta per lavoro stagionale, faceva regolare ingresso in Italia per svolgere attività presso un’azienda agricola. All’arrivo, tuttavia, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Il lavoratore trovava quindi una diversa occupazione e presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura, constatata la mancata stipula con il datore originario, rigettava l’istanza.

Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 268/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, lamentando la mancata considerazione della non imputabilità dell’evento e la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Nel giudicare il ricorso fondato, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato si fondava sull’assunto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta fosse automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno. Tale impostazione è stata ritenuta in contrasto con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva.

Il TAR ha rilevato che la mancata stipula del contratto di soggiorno non era dipesa da inerzia o volontà del lavoratore, bensì da vicende estranee alla sua sfera di controllo, come comprovato dalla denuncia-querela presentata nei confronti del datore di lavoro, elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo. La giurisprudenza richiamata in motivazione, tra cui Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025, conferma che il diniego non può fondarsi su automatismi.

Il ricorrente, nel caso di specie, non aveva avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma aveva documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa. L’Amministrazione aveva tuttavia omesso qualsiasi valutazione su tali elementi, risolvendo l’azione amministrativa in un automatismo procedimentale, senza considerare la non imputabilità dell’evento al lavoratore né l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa.

Accogliendo il ricorso, il Collegio ha annullato il provvedimento ai fini del riesame della posizione del ricorrente, condividendo l’orientamento già espresso da quel Tribunale con la sent. n. 89/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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