Controllo giudiziario e informazione liberatoria: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 345 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ammissione alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario, ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, seguita dal rilascio dell’informazione liberatoria ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso l’informazione interdittiva antimafia. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, riconducibile a soggetti operanti in un Comune già destinatario di provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento prefettizio, datato 12.01.2021, era stato impugnato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, senza proposizione di domanda cautelare. La società aveva impugnato anche il provvedimento comunale del 30.12.2020, con cui era stata denegata la proroga della concessione demaniale marittima per la non conformità della documentazione antimafia.
Nelle more del giudizio, la ricorrente era stata ammessa al controllo giudiziario di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, misura di prevenzione collaborativa, e aveva successivamente conseguito l’informazione liberatoria ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, non sussistendo all’attualità le cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha quindi preso atto della sopravvenuta causa di improcedibilità, rilevando che l’ammissione al controllo giudiziario e la successiva informazione liberatoria avevano determinato il venir meno delle ragioni che avevano sorretto l’impugnazione.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui l’interdittiva antimafia determina una peculiare e temporanea incapacità ex lege, citando Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3. Tale incapacità, tuttavia, viene meno nel momento in cui il provvedimento liberatorio accerta l’insussistenza attuale dei presupposti di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., costituisce l’esito processuale obbligato quando la parte dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, non residuando in capo al Collegio alcun margine di valutazione nel merito della controversia. L’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. disciplina la fattispecie, consentendo al giudice di prendere atto della dichiarazione resa dalla parte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità e la complessità della controversia, caratterizzata dalla successione temporale di provvedimenti ampliativi (controllo giudiziario e informazione liberatoria) sopravvenuti rispetto all’adozione dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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