Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Sicilia n. 410 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, è eseguibile nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione è ammissibile quando sia documentata la notificazione del titolo esecutivo e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine certo e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora e la rivalutazione degli interessi non sono dovute in assenza del relativo presupposto.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per il personale docente per gli anni scolastici indicati, con condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento. Il titolo è passato in giudicato, non essendo stato impugnato entro i termini.

Nonostante la notificazione in copia conforme, il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Sicilia per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna al pagamento della penalità di mora e della rivalutazione degli importi maturati dopo il giudicato. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come attestato dalla certificazione versata in atti. Rientra pertanto tra i titoli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Sono rispettati i termini di proposizione fissati dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la notificazione al Ministero ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile in via analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Collegio disattende invece la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze relative alla carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti. Il ritardo è inoltre ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti in materia, comprovata dal vasto contenzioso insorto.

È parimenti respinta la domanda di condanna alla rivalutazione degli interessi maturati dopo il giudicato, non essendo stata fornita alcuna prova del preteso maggior danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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